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COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO Estratto delibera di C.C . n. 4 del 21/02/2009 DETERMINAZIONI IN MATERIA DI TARIFFE ED ALIQUOTE PER L’ANNO 2009 I.C.I. – ALIQUOTA 6 per mille Abitazione principale: ESENTE per proprietari e residenti ( eccetto ville, castelli e abitazioni signorili cat. A/8 A/9 A/1 ) Abitazione concessa in affitto con regolare contratto registrato: aliquota 6 per mille - detrazione € 51,65 Abitazione formalmente concessa in comodato d’uso gratuito, regolarmente registrato e denunciato al Comune ( allegato A ), ad ascendenti o discendenti in linea retta di 1° grado, che abbiano stabilito la propria residenza nell’immobile oggetto di detrazione: aliquota 6 per mille - detrazione € 51,65 Abitazione ubicata nel centro storico, come delimitato dal Piano regolatore vigente, per ristrutturazione, come da regolamento edilizio: aliquota 3 per mille, per un periodo non superiore di 3 anni dalla data di inizio lavori, sottoscrivendo preciso atto d’impegno Insediamenti e/o ampliamenti in aree residenziali e produttivi-artigianali: aliquota riferita al 1°-2°-3° anno dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: 2 per mille; aliquota riferita al 4°-5°- 6° anno dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: 4 per mille; aliquota dal 7° anno in poi dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: ordinaria 6 per mille PAGAMENTO presso Concessionario: - EQUITALIA NOMOS. S.p.a - Spigno Monferrato - AL - ICI - n. conto : 88804471 - F 24 ON - LINE DATI CATASTALI I 901 |
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Regolamento ICI Titolo I – Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Art. 2 Organizzazione del servizio e gestione dell’imposta L’organizzazione del servizio e la gestione dell’imposta avvengono secondo i modelli organizzativi e gestionali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti nel tempo. Art. 3 Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale, prima dell’approvazione, da parte del consiglio Comunale, del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Art. 4 Determinazione valore venale in comune commercio delle aree edificabili In relazione a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale determina, con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata nella misura base non inferiore a quelli determinati, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso. I valori sono aggiornati sulla base di: Indice d’inflazione Variazioni del mercato immobiliare desunti dalle tabelle delle Camere di Commercio. In prima applicazione, con lo stesso atto deliberativo, la Giunta Comunale provvederà alla individuazione di zone omogenee del territorio comunale. Per i valori delle aree negli anni pregressi, non ancora accertati, saranno adottati importi, stabiliti dalla Giunta con atto separato, su ciascun anno su ogni singola area. Art. 5 Alloggio non locato Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per "alloggio non locato", l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, per più di sei mesi dell’anno d'imposizione. Le abitazioni: oltre alla prima di possesso, ubicate nel territorio di questo comune, di proprietà di persone fisiche, non concesse in affitto, sono soggette, se prevista, all’aliquota differenziata per abitazioni non locate. Titolo II – Esenzioni ed agevolazioni Art. 6 Esenzioni Ai sensi del combinato disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 59 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, da consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a scopi istituzionali. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell’Art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l’esenzione dall’ICI, prevista all’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c del T.U., delle imposte sui redditi (enti non commerciali) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente utilizzatore. Art. 7 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali I terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del Decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto detentore, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lettera h dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 le aree fabbricabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni: Sui terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali; Il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale iscritto all’INPS ex SCAU – sezione previdenza agricola -, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; In alternativa al punto 2 deve essere dimostrato che il fondo è stato dato in affitto a coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale (obbligo della registrazione del contratto) che lo coltiva o che vi svolge attività silvo pastorali; in questo caso l’esenzione è subordinata alla durata del contratto che deve essere consegnato in copia, completa della ricevuta di avvenuta registrazione all’Ufficio del Registro, al competente Ufficio Tributi comunale. L’esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, la disposizione di cui ai punti 1-2-3 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8 Si intende abitazione principale, sia agli effetti dell’aliquota che della detrazione, quella nella quale il contribuente persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: Abitazione di proprietà del contribuente; Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; Alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; Si considerano incluse nel "diritto d'uso e abitazione" previsto dall'art.540 del c.c., oltre all'abitazione già adibita ad abitazione coniugale, anche le pertinenze, in numero di una per ogni categoria catastale C/2 C/6 C/7, purché nella successione non rientrino altri immobili ubicati nel territorio comunale. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Pertinenze. Dall’anno di imposta 2000, agli effetti dall’applicazione delle agevolazioni (aliquota ridotta) si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.E’ altresì detraibile dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera d), del D.lgs. 446/97, usufruisce dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, l’unità immobiliare iscritta in categoria catastale C2, C6, C7, che costituisce pertinenza dell’abitazione principale stessa, che sia posseduta ed utilizzata dal soggetto tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale e che sia ubicata nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare. Tale agevolazione è limitata ad una sola pertinenza dell’abitazione principale. Art. 9 Immobili concessi in locazione e/o in uso gratuito. L’abitazione è considerata locata se la cessione in affitto o comodato è almeno di sei mesi nell’arco dell’anno; può anche essere concessa a più persone per frazioni dello stesso periodo a patto che nel complesso si giunga ad un totale di sei mesi/anno di locazione. Le abitazioni di proprietà di persone fisiche concesse, in forza di un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, a soggetti che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza, possono essere oggetto di riduzioni secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale in sede di determinazione annuale dell’aliquota. Per usufruire del beneficio è necessario che, in caso di inizio o fine locazione ad uso abitativo dell’immobile, il possessore consegni al competente Ufficio Tributi una dichiarazione secondo il modello (all. A) predisposto dall’Ente stesso all’atto dell’inizio/cessazione affitto/comodato ed entro il 30 giugno dell’anno successivo un prospetto (allegato B) al fine di permettere la necessaria opera di controllo da parte del competente ufficio. Per le locazioni in essere al 31/12/2003 la comunicazione (all. B) deve essere presentata entro il 30 giugno 2004. Art. 10 Riduzione per fabbricati inagibili e inabitabili L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Presupposto per la inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della riduzione è la fatiscenza sopravvenuta non superabile tramite interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o inabitabilità è accertata con perizia da allegare alla comunicazione a carico del proprietario redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico abilitato alla professione. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da allegare alla comunicazione. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma. Art. 11 Agevolazioni per ristrutturazioni nel centro storico e per nuovi insediamenti Coloro che, in possesso di un fabbricato ubicato nel centro storico del comune di Spigno Monferrato, come delimitato dal Piano Regolatore vigente, provvedono a ristrutturarlo seguendo le indicazioni di natura estetica previste nel regolamento edilizio, possono beneficiare, fatti salvi diversi provvedimenti in tal senso adottati dalla Giunta comunale e sottoscrivendo preciso atto d’impegno, a decorrere dal 01.01.2003, della riduzione dell’aliquota ICI al 3 per mille, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di inizio lavori. Quest’agevolazione è data al fine di favorire e rendere organico il necessario intervento di risanamento dei centri storici. L’Ufficio tecnico comunale si riserva di verificare la regolare esecuzione delle opere e, nell’eventualità che non fosse stato completamente rispettato l’impegno sottoscritto, ne da comunicazione al competente ufficio tributi che provvede a sanzionare il trasgressore richiedendo in ogni caso al possessore dell’immobile il pagamento dell’imposta dovuta all’aliquota ICI ordinaria seconde case per il periodo in cui ha usufruito dell’esenzione totale. In sede di determinazione annuale delle aliquote, la Giunta comunale può individuare delle agevolazioni per gli insediamenti e/o per gli ampliamenti nelle aree residenziali e produttivo – artigianali; a tal fine e salvo diverse e/o più precise determinazioni da parte della Giunta comunale, viene indicato il seguente sistema tariffario agevolato: Aliquota riferita al 1°, 2° e 3° anno dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: 2 per mille; Aliquota riferita al 4°, 5° e 6° anno dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: 4 per mille; Aliquota da 7° anno in poi dalla costituzione/ampliamento dell’insediamento: ordinaria. Titolo III – Liquidazione ed accertamento dell’imposta Art. 12 Denunce e comunicazioni Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva mediante la compilazione della denuncia ICI su modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. Art.13 Mancata o ritardata comunicazione. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione entro il termine di cui agli artt. 9-10-11-12 comporta la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardiva disposta. Art. 14 Modalità di versamento L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 127/1997 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a €. 5,16 Il versamento dell’imposta in autotassazione deve essere eseguito tramite il Concessionario della riscossione, mediante versamento in conto corrente postale o direttamente presso i suoi sportelli. Il versamento delle somme derivanti dall’azione di liquidazione ed accertamento da parte del comune può essere eseguito tramite il Concessionario della riscossione, mediante versamento in conto corrente postale o direttamente presso i suoi sportelli. Art. 15 Versamenti dei contitolari Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. Avvalendosi di tale facoltà il contribuente dovrà darne comunicazione scritta al comune, indicando l’immobile di riferimento ed il nominativo dei contitolari. Art 16 Attività di controllo La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i, punto 2, del D.Lgs. 446/1997, fissa per ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (ufficio tributi, ufficio tecnico…..). Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obbiettivi di cui al comma precedente tutte le possibili azioni da intraprendere. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p, del D.Lgs. 446/1997, una percentuale determinata dalla Giunta Municipale, delle somme derivanti dall’attività di controllo rilevate sulla base della risultanze dell’Ufficio tributario può essere destinata al potenziamento dell’Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra possono essere utilizzate per le seguenti attività: adesione a convenzioni per la gestione in forma associata del tributo con altri Enti sviluppo e potenziamento delle strutture informatiche perfezionamento dell’attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici esterni all’Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio attribuzione di compensi incentivi al personale addetto all’Ufficio tributi in corrispondenza di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti dalla Giunta Comunale in misura percentuale sul totale dell’imposta risultante in ciascun anno dall’attività di liquidazione ed accertamento dell’evasione realizzata. Art. 17 Accertamenti Ai sensi dell’art. 59 comma 1, lettera i, punto 1 e comma 3 del D.Lgs. 446/1997, per le annualità d’imposta 1993 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base di dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i, punto 3 del D.Lgs. 446/1997, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale, tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 18 Istituto dell’accertamento con adesione E' introdotto, relativamente a tutti i tributi comunali, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili tale istituto è applicabile ai soli accertamenti effettuati sugli immobili per i quali la determinazione dell’imposta dovuta avviene sulla scorta di valori di stima (aree fabbricabili, fabbricati di categoria "D" non iscritti in catasto, fabbricati rurali non ancora censiti all’urbano di proprietà di persone che non ne possono mantenere l’esclusione dall’ICI ). Art. 19 Sanzioni L’omessa presentazione della comunicazione è punita, per ogni unità immobiliare, con una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di €. 103,29 e un massimo di € 516,45 riducibili ad 1/4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini richiesti o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di €. 51,65 a un massimo di €. 258,23 riducibili ad 1/4. Il funzionario responsabile del tributo, determina, in relazione al singolo caso specifico l’effettiva entità della sanzione di cui ai commi 1 e 2 sulla base dei principi generali contenuti nei Decreti Legislativi n° 471, n° 472, n°473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, salvo diversa normativa nazionale. Art. 20 Rimborsi Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di legge eventualmente previsti. Per lo snellimento delle pratiche burocratiche, è data facoltà al Comune di provvedere alla compensazione tra crediti e debiti dello stesso titolare o di titolari diversi aventi un comunione gli stessi immobili, senza autorizzazione specifica da parte del contribuente interessato e comunque, mai nel caso di richiesta di rimborso già avanzata dal contribuente. Titolo IV – Disposizioni finali Art. 21 Formalità Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.Tale procedura si applica anche alle successive deliberazioni di modifica e/o integrazioni. Art. 22 Norme di rinvio Per tutto quanto non specificato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Art. 23 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2003. |
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Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali Anagrafe, Stato civile e Ragioneria Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9,00 alle 12,00 Mercoledì: dalle ore 8,30 alle 12,30 Sabato (su appuntamento): dalle ore 9,00 alle 12,00 . Ufficio Tecnico Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 9,00 alle 12,00 Sabato (su appuntamento): dalle ore 10,00 alle 12,00. Sindaco Tutti i giorni (su appuntamento): dalle ore 10,30 alle 12,00. |
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